Beni Immobili
L’articolo 812 del Codice civile sancisce che «il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo” è da considerarsi come bene immobile, mentre tutti gli altri beni non ricompresi in queste categorie sono da considerarsi beni mobili. Un bene immobile è reale, tangibile e non muta la sua sostanza in base alla situazione economica, ma semplicemente varia il proprio valore di riferimento. |